La Cremazione

Scegliendo la cremazione, la salma del defunto viene incenerita (assieme al cofano in legno privo di zinco) e le ceneri risultanti (adeguatamente filtrate) vengono raccolte in un’urna della capacità di almeno 5 litri. A differenza dei funerali che si concludono con la sepoltura in terra o in loculo, in occasione della cremazione, dopo la celebrazione del rito funebre, il feretro viene collocato in un deposito adiacente al forno crematorio, dove sosterà in attesa del proprio turno di cremazione. I tempi medi di attesa sono di 5-7 giorni.

La cremazione è stata notevolmente liberalizzata, tuttavia è necessario ricordare che la sua autorizzazione, da parte del Sindaco della città dove è avvenuto il decesso, prevede il rispetto di una serie di norme.

Per richiederla, in assenza di un atto testamentario del defunto, devono prestare il loro consenso, mediante autocertificazione, tutti i parenti esistenti di grado più prossimo al defunto, fino al sesto.

Es.: Il coniuge legale (non quindi il convivente e nemmeno il coniuge divorziato), oppure tutti i figli, oppure tutti i fratelli/sorelle, oppure entrambi i genitori, oppure tutti i nipoti. Se vi sono dieci nipoti (o figli o fratelli e sorelle), sono necessari i consensi di tutti e dieci. Se uno solo si oppone, la cremazione non può aver luogo.

Se è vero che i parenti possono in teoria cremare un congiunto che non abbia espresso per iscritto in vita il proprio consenso, dato che basta una loro autocertificazione, può aversi il caso particolare in cui qualcuno che voglia essere cremato non possa esserlo a causa dei parenti che vi si oppongono. In quel caso, per far valere il proprio diritto ad essere cremati, e ciò vale anche per coloro che non hanno parenti, ci si può iscrivere alla Socrem , la quale conserverà la dichiarazione firmata presso la propria sede. Al momento del decesso, l’impresa funebre incaricata dall’esecutore testamentale, potrà ricevere dalla Socrem tutta la documentazione necessaria per procedere alla cremazione del defunto.

E importante porre attenzione alla destinazione successiva delle ceneri.

La legge prevede che esse possano essere tumulate, nella propria urna sigillata, in loculi assieme alle spoglie di altri congiunti, in appositi ossari singolarmente o assieme ad altre urne, ma non sepolte in terra.

Le ceneri possono essere inoltre disperse in un cinerario comune, in appositi luoghi dedicati all’interno dei cimiteri (come “Il giardino del ricordo” nel Cimitero dell’Osservanza di Faenza), oppure disperse in natura seguendo le norme vigenti che prevedono, ad esempio, il divieto di dispersione in luoghi a meno di 200 metri da un’abitazione o in un fondo privato senza l’assenso del proprietario.

Infine, l’urna cineraria può essere affidata ad un parente che la custodirà nel proprio luogo di residenza. A questo proposito si ricorda che l’affidatario è unico, l’urna non può essere trasferita ad un altro parente e,  in caso di decesso dell’affidatario, le ceneri a lui affidate dovranno essere tumulate in un cimitero.

Per la destinazione finale delle ceneri è sempre consigliabile seguire, come del resto imporrebbe la legge, le ultime volontà del defunto.

E’ possibile inoltre richiedere la cremazione dei resti mortali mineralizzati e di quelli non mineralizzati provenienti sia da inumazione o tumulazione.

La cremazione è a pagamento, con tariffe stabilite dal soggetto gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Faenza, Azimut S.p.A, che variano attualmente (tariffe 2017) da un minimo di € 193,86 (per feti, resti ossei e parti anatomiche) ad un massimo di € 581,55 (per salme residenti in vita nei comuni non convenzionati). Il costo della cremazione di una salma residente in vita nei comuni di Faenza, Castel Bolognese, Ravenna e Cervia è di € 465,23. Le tariffe indicate sono comprensive di IVA.